Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni e finalità
In vigore dal 21 mag 2013
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l', come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli , comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18, comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e in particolare l';
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in particolare l';
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione delle comunità europee 576 e della Commissione Europea COM 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile 2012;
Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione, definizioni e finalità
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all', comma 2, ai sensi dell', comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all', comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
Storico versioni
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