Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota
In vigore dal 22 mar 2013
1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell' riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformità, redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2013-01-10;20#art-5