Capo I

Art. 4

Prima iscrizione del revisore

In vigore dal 7 mar 2013
1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di cui all', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro è esonerato da quanto previsto dagli del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi.
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Prima iscrizione del revisore (Art. 4 Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.) — Testo vigente | Portale Normativo