Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 1 mar 2013
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 20 aprile 2006, citato in premessa. Restano fermi i vincoli alla proprietà privata imposti ai sensi di tale decreto. Le opere e le costruzioni già esistenti e realizzate nel rispetto di tale decreto, se contrastano con le limitazioni di cui all' del presente regolamento, si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 710, primo comma lettera b), del codice. 2. Sino all'attribuzione di un diverso stato giuridico, nell'elenco aeroporti militari di cui all', comma 1 lettera a), del presente regolamento è incluso anche l'aeroporto di Ciampino. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 dicembre 2012 Il Ministro: Di Paola Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2013 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 203
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