Art. 39 ter
Criteri e Parametri
In vigore dal 24 set 2013
1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:
a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;
c) della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell'urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.
4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, è liquidato a vacazione. La vacazione è di un'ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione è di euro 90,00; per le successive è di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'.
Storico versioni
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