Capo III
Art. 8
Esame delle domande e iscrizione
In vigore dal 13 set 2012
1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.
2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.
4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché comunicato al richiedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-20;144#art-8