Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 5 lug 2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 41, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;
Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può disporre la ripartizione dei posti tra diversi indirizzi di laurea magistrale. Sono fatti salvi i titoli di laurea magistrale equipollenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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