Art. 2

Natura giuridica e ulteriori attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia

In vigore dal 23 mag 2012
Natura giuridica e ulteriori attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia 1. All', comma 2 del Regolamento, dopo la parola "efficacia" sono aggiunte le seguenti: "nonché del principio di leale collaborazione con le regioni, assicurando il costante raccordo con le competenti strutture dei servizi sanitari regionali.". 2. All'articolo 6 del Regolamento, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia in relazione alla rilevanza e complessità delle competenze alla medesima attribuitele, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può modificare l'assetto organizzativo dell'Agenzia nel rispetto delle modalità procedimentali richiamate dal successivo articolo 22, comma 3.".
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2012-03-29;53#art-2

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