Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 mag 2012
Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
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