Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 mag 2012
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2012-02-16;51#art-2