Art. 5

Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi

In vigore dal 14 apr 2012
1. Ai servizi di cui all', e ai dati resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, tramite il Centro Nazionale per i Servizi Demografici, secondo quanto previsto nell'allegato tecnico di cui al successivo : a) il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali e del rilascio della carta di identità elettronica; b) le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali; c) l'ISTAT per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica; d) l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini; e) il Ministero degli affari esteri, per l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all', comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; f) i Comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali, fermo restando quanto previsto dalla lettera g); g) ogni altra amministrazione pubblica in relazione a specifiche finalità previste da legge o da regolamento; h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all', comma 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza anagrafica dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico. 2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), g), h) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti di legge o di regolamento. 3. L'accesso ai dati contenuti nell'INA è gratuito ai sensi di quanto previsto all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive. 4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2012-01-19;32#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi (Art. 5 Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi.) — Testo vigente | Portale Normativo