Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 feb 2012
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l', comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l', comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell' del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24 che, tra l'altro, modifica l' del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione tariffaria, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;
Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
Considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni, è volto a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali;
Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito individuino un'amministrazione o un'organizzazione già istituita cui delegare l'espletamento della procedura di gara e che un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia, favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata, l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto, come una società patrimoniale delle reti costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere effettuata dai Comuni dell'ambito;
Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;
Ritenuto che, per una più efficace e ordinata gestione del servizio, è indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando così la vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonché le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;
Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessità;
Ritenuto che l'ordine di priorità per le date di scadenza debba seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza "ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in gara nello stesso anno;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento;
Considerato che l', comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia già prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione;
Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformità rispettivamente con gli comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente;
Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede una validità dei bolli metrici sui misuratori di gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in quanto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella regolazione della qualità, prevede l' obbligo della loro sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa in protezione catodica efficace di tali tubazioni;
Considerato che le tariffe determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini regolatori;
Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alle concessioni nel gas ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, e che un premio debba essere corrisposto dall'ente concedente, qualora il concessionario debba applicare tariffe più basse di quelle determinate per mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore agli Enti locali concedenti e ai soggetti da loro delegati debbano coprire i costi effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito, qualora la rete sia di proprietà del Comune stesso, mentre il concessionario debba essere valutato soprattutto sulle condizioni economiche a favore dei clienti finali, sui livelli di sicurezza e qualità con cui gestisce gli impianti e sulla bontà del piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per espansione e potenziamento sia quelli per il mantenimento in efficienza degli impianti;
Acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, acquisito con deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Emanano
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:
a) "Ambito" è l'ambito territoriale minimo ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
b) "Allegato 1" è l'allegato 1 "Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all' del regolamento", facente parte integrante del presente regolamento.
c) "Allegato 2" è l'allegato 2 "Bando di gara tipo", facente parte integrante del presente regolamento.
d) "Allegato 3" è l'allegato 3 "Disciplinare di gara tipo", facente parte integrante del presente regolamento.
e) "Allegato 4" è l'allegato 4 "Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del decreto", facente parte integrante del presente regolamento.
f) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara" è un impianto di distribuzione avente una scadenza ope legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario della gara d'ambito.
h) "Primo periodo" è la situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata ope legis della concessione, a cui si applica l' del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito effettuata ai sensi dell' del medesimo decreto legislativo.
i) "Regime" è la situazione, caratterizzata dalla scadenza dell'affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell' del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
j) "Scadenza naturale" è la scadenza dell'affidamento prevista nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi, purchè stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
k) "Scadenza ope legis" è la scadenza della concessione, anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall' del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.
l) "Stato di consistenza" è l'insieme di documenti comprendente la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro.
m) "Stazione appaltante" è il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito.
n) "Valore annuo del servizio" è la somma dei vincoli ai ricavi approvati dall'Autorità attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con scadenza ope legis della concessione successiva alla data di affidamento del servizio del primo impianto.
o) Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le definizioni in materia di attività di distribuzione di cui alle pertinenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-11-12;226#art-1