Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

In vigore dal 26 ago 2011
1. All', comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: a) «d) che, nei casi di cui all', comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»; b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».
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Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Art. 3 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo