Art. 3
Livello di sicurezza
In vigore dal 30 lug 2011
1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purchè assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-05-12;110#art-3