Art. 1
In vigore dal 27 mag 2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il comma 3, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l' della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che definisce il contratto di subfornitura;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sopra citato, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all', comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso;
Ritenuto di dare attuazione al dettato del citato articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo nell'ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in sede di prima applicazione, specifiche misure volte a consentire il superamento delle difficoltà di accesso al credito che incontrano, a causa dell'aggravamento della posizione debitoria, le imprese subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché alla procedura di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
Considerato che al fine di introdurre le suddette misure occorre modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto del 31 maggio 1999, n. 248;
Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 23 dicembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l'articolo 6-ter è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all', comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell' della legge 18 giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all'anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all'anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacità delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo, nonché l'idoneità dell'intervento stesso a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l'ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l'ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo è presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia è presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2011
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 79
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