Capo II

Art. 4

Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

In vigore dal 14 gen 2023
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44#art-4

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