Art. 1

Fondo per le vittime dell'amianto

In vigore dal 13 apr 2011
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l', commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; Visto l'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010; Visto l', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo); Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto , comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010; Adotta: il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell', commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Fondo per le vittime dell'amianto 1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell', comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell' della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
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