Sez. XIII
Art. 53
Consulenza economico - finanziaria
In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento;
d) attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;
e) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
Storico versioni
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