Art. 1
Modifiche regolamentari
In vigore dal 11 set 2010
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari provvede all'iscrizione al medesimo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per tenuta dell'albo;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, commi 4 e 5, e modificato con decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 140;
Ritenuto di dover modificare detto regolamento in conformità con quanto previsto dal predetto articolo 31, comma 4;
Considerata la delibera Consob 16737 del 18 dicembre 2008, adottata ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento intermediari, mediante la quale l'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari è operativo dal 1° gennaio 2009;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 8 marzo 2010;
Vista la nota del 14 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche regolamentari
1. Il regolamento adottato con decreto 11 novembre 1998, n. 472, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è così modificato:
a) Il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari»;
b) al primo capoverso delle premesse le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
c) all', comma 1, le parole «all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo unico dei promotori finanziari»;
d) all', comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato.»;
e) all', comma 3, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo")»;
f) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Situazioni impeditive). - 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.
7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'Albo.
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni»;
g) all'articolo 3, comma 1, le parole «della CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo»;
h) in tutto l'articolo 3, comma 2, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Organismo»;
i) all'articolo 3, comma 3, le parole «dalla CONSOB» sono sostituite dalle seguenti «dall'Organismo»;
j) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
k) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «servizi di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e attività di investimento»;
l) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2010
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 - Economia e finanze, foglio n. 192
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