Art. 8

Risorse finanziarie del Fondo

In vigore dal 2 set 2010
1. Le risorse del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto della disposizione di cui all', comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all', comma 4. 2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 giugno 2010 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142
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Risorse finanziarie del Fondo (Art. 8 Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.) — Testo vigente | Portale Normativo