Art. 1
In vigore dal 13 ago 2010
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Vista la direttiva 2009/26 della Commissione adottata in data 6 aprile 2009 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio, aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 23503 del 27 maggio 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2010-06-14;121#art-1