Art. 2
In vigore dal 5 ago 2010
1. Le disposizioni di cui all' si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6 del regolamento (CE) n. 282/2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2010
Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 263
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-05-18;113#art-2