Art. 2

In vigore dal 9 giu 2010
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 21 luglio 2009, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 21 luglio 2009. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 aprile 2010 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'interno Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 177
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