Art. 63 undecies

Estinzione e rinuncia

In vigore dal 29 dic 2022
1. Il procedimento di decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice. 2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità è trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni. 3. La comunicazione di accettazione è annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità. 4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue. 5. Nel procedimento di nullità, se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia è annotata nel registro ed il procedimento di nullità si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.
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