Art. 2

Deposito telematico e modalità di trasmissione

In vigore dal 9 set 2021
1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all', comma 2-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-2

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