Art. 10
Registro italiano dei brevetti europei
In vigore dal 9 set 2021
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarità. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio. 2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all', comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-10