Art. 4
Abrogazioni
In vigore dal 23 gen 2010
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse.
2. All'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 3 maggio 1971, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209:
a) al comma 1 lettera a) le parole «sezioni A/II, A/III» sono soppresse;
b) al comma 1 lettera b) il numero «2) i requisiti di purezza degli additivi» è soppresso.
4. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684;
b) decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356;
c) decreto ministeriale 5 febbraio 1999;
d) decreto ministeriale 16 giugno 1999;
e) decreto ministeriale 29 dicembre 1999;
f) decreto ministeriale 26 febbraio 2001;
g) decreto ministeriale 21 dicembre 2001;
h) decreto ministeriale 18 gennaio 2002;
i) decreto ministeriale 6 maggio 2002;
l) decreto ministeriale 23 luglio 2003;
m) decreto ministeriale 24 novembre 2004;
n) decreto ministeriale 8 luglio 2005;
o) decreto ministeriale 2 novembre 2005;
p) decreto ministeriale 28 febbraio 2006;
q) decreto ministeriale 13 giugno 2007;
r) decreto ministeriale 4 marzo 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2009
Il Ministro: Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 94
Storico versioni
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