Art. 1
Restauratore di beni culturali
In vigore dal 28 lug 2009
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualità, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all' del Codice, sulla base del principio di cooperazione tra Stato e Regioni;
Considerato, altresì, che l'individuazione dei beni culturali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonché, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, pertiene a professionalità afferenti a specifiche aree disciplinari con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte, l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario, l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata dell'attività, come indicato al comma 1 dell'articolo 29 del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n. 138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
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Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-05-26;86#art-1