Art. 1

In vigore dal 31 mag 2009
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale «le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; Visto, in particolare, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, il quale reca la disciplina dell'indirizzo elettronico al quale vanno effettuate le comunicazioni e le notificazioni, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008; Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, nel Circondario del Tribunale di Milano, come da comunicazione del Direttore Generale per i Sistemi informativi Automatizzati del 30 marzo 2009; Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del Circondario del Tribunale di Milano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009; Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato; Sentito il Consiglio Nazionale Forense; Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3969.U in data 21 maggio 2009); Adotta il seguente regolamento: . 1. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 si applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla data del 1° giugno 2009.
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