Art. 1
In vigore dal 14 giu 2009
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalità di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della necessità di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2009-04-14;56#art-1