Art. 3

Sicurezza e idoneità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento

In vigore dal 22 lug 2009
1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati solo se sono conformi alle disposizioni fissate dal presente regolamento. 2. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.
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