Art. 3
Prodotti particolari
In vigore dal 8 apr 2009
1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. Relativamente ai prodotti carburanti, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri.
3. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-03-06;32#art-3