Art. 4

In vigore dal 4 giu 2009
1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all' redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza e all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione è inviata al Ministero degli affari esteri, affinché venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
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