Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 dic 2008
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'articolo 146, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, che sono soggetti al diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati e quelli che ne sono esclusi, nonché determina gli obblighi a carico delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007, con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante per la protezione dei dati personali che ha comunicato i proprio parere, espresso in data 30 aprile 2008, con nota n. 10707/57976 del 5 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all', comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «impresa gestionaria»: l'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema dì risarcimento diretto;
e) «impresa debitrice»: l'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria;
f) «imprese» o «imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio sul territorio della Repubblica dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 di cui all', comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all'esercizio dei predetti rami;
g) «punto vendita»: il locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-10-29;191#art-1