Art. 2
In vigore dal 26 ago 2008
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le regioni, sentite le Autorità di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.
2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso allegato, sezione C.
3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 giugno 2008
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 19
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2008-06-16;131#art-2