Art. 1

In vigore dal 26 giu 2008
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri, modificata da ultimo con la decisione n. 2006/252/CE; Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono; Ritenuto di consentire l'uso di una sostanza di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti solubili per bevande al gusto di caffè e similari sulla base della richiesta avanzata da un'azienda interessata; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 febbraio 2008; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 13 febbraio 2008 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 5 maggio 2008; Adotta il seguente regolamento: . 1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è aggiunta, in fine, la seguente sostanza: ===================================================================== | | Dose massima di Sostanza | Campo di impiego | impiego ===================================================================== |Prodotti solubili per | |bevande al gusto di | Butil-o-butirrillattato|caffè e similari |20 mg/kg 2. La sostanza di cui al comma 1 deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 7 maggio 2008 Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte di conti il 28 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 222
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