Capo III

Art. 39

Rendiconto delle imprese designate

In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci: a) i pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; b) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a); c) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice; d) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. 2. Al rendiconto è allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con il Fondo caccia. 3. Dall'estratto conto di cui al comma 2 risultano: a) nella parte A: 1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di cui al comma 1; 2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'; 3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo caccia; 4) l'eventuale saldo a conguaglio; b) nella parte B: 1) l'importo dei rimborsi da parte del Fondo caccia all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione; 2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese; 3) l'importo degli interessi passivi; 4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo caccia; 5) l'eventuale saldo a conguaglio. 4. Il rendiconto è trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce. 5. Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto. 6. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori. 7. I documenti indicati nel presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.
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