Art. 4

Effettuazione dei controlli

In vigore dal 24 giu 2008
1. I controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalità ivi previste, nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l'esercizio o svolgimento delle attività di cui agli e limitatamente ad esse, dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell'interno che individuano i comparti di specialità di ciascuna Forza di polizia e con l'osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione con le Amministrazioni o Enti interessati, con l'ausilio di personale esperto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché degli appartenenti ai ruoli dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e tecniche. 2. Qualora le attività di cui agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni elettroniche, i controlli di cui all'articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove è detenuto il materiale da immettere in rete. 3. Restano ferme le attività ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e le altre attività che la legge rimette agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 aprile 2008 Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro della giustizia Scotti Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 115
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Effettuazione dei controlli (Art. 4 Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».) — Testo vigente | Portale Normativo