Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 mar 2008
1. Ai fini del regolamento si intendono per: a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo; b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti: aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE; bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A; cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B; dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A; ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1; ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2. All'allegato A è riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra; c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C; d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato C; e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:2008-01-25;39#art-2

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