Art. 12

Contenuto del cartello informativo

In vigore dal 27 mar 2008
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all' l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all', comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo