Art. 12
Contenuto del cartello informativo
In vigore dal 27 mar 2008
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all' l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all', comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37#art-12