Art. 1

In vigore dal 8 feb 2008
(Raccolta 2008) IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e in particolare l'articolo 36, comma 1; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina"; Rilevata la necessità di modificare il regolamento da ultimo citato, onde rendere più celere la procedura concorsuale, in tal modo contribuendo a realizzare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso in data 11 dicembre 2007; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari reso in data 7 dicembre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 gennaio 2008, prot. n. DAGL/14.3.4/18/2008; Adotta il seguente regolamento: . 1. Al preambolo del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, le parole "emana il seguente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "adotta il seguente regolamento". 2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, secondo periodo, le parole "prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole"; b) al comma 3, le parole "non meno di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di dieci giorni". 3. All'articolo 6, comma 2, le parole "Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 9 gennaio 2008 Il Ministro: Mussi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74
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