Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 2 apr 2008
1. Gli allegati A, B e C, con le schede in essi contenute e riferiti, rispettivamente, ai trattamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell', comma 1, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. I dati sensibili e giudiziari così raccolti sono trattati, previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avviene presso l'interessato. 3. Le operazioni di comunicazione, raffronto e di trasferimento di dati sulla salute all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono. 4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
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