Art. 1
In vigore dal 23 feb 2008
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;
Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'inclusione di nuovi composti tra le sostanze autorizzate nella fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Viste la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante l'inclusione di altri vegetali tra i prodotti ortofrutticoli autorizzati a venire a contatto con le cassette ottenute da materiali di secondo impiego;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 1° marzo 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 27 marzo 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007;
Adotta il seguente regolamento:
.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'allegato II, sezione 1ª: materie plastiche, parte A - Resine è aggiunta, in fine, la voce «Silicio biossido amorfo» alle seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego:
«Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in PET;
b) nell'allegato II, Sezione 1ª: materie plastiche, Parte B - Additivi per materie plastiche è aggiunta, in ordine di numero di riferimento CEE, la seguente sostanza:
+---------+-----------+------------------------------+--------------+
| | | |Restrizioni |
|N° PM/REF| N. CAS | Nome |e/o specifiche|
+---------+-----------+------------------------------+--------------+
| | |N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene| |
| 47500 |153250-52-3|dicarbossamide | LMS 5mg/kg |
+---------+-----------+------------------------------+--------------+
c) nell'allegato II, Sezione: 2 gomme, Parte B - additivi per elastomeri è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Prodotto di reazione tra N-fenil-N'-(1-3 -dimetilbutil)p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a prevalente contenuto di C12 con le seguenti restrizioni e/o specifiche.
Solo per:
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e temperature non superiori a 40° C.
In quantità massima non superiore a 2,4 % p/p.
ii. Materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto dinamico, in impianti di mungitura meccanica. In quantità massima non superiore a 2,4%p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rivelabile (limite di Rivelabilita=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa tolleranza analitica).
d) l'allegato V è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle legalmente prodotte nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-12-12;270#art-1