Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 gen 2008
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» e, in particolare l'; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; Visto l' del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante «Interventi nel settore dei trasporti» e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonché i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato; Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato «annesso ICAO»; Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO; Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990; Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante «Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri»; Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato; Sentito il Ministero dei trasporti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini antincendio si definisce: a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II; b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall' del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione; c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto; d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua; e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso; f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto; g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei; h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2007-10-26;238#art-1

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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.) — Testo vigente | Portale Normativo