Art. 2
In vigore dal 19 ago 2007
1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 392
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-08-06;129#art-2