Art. 9
Disposizioni per l'uso delle insegne
In vigore dal 22 set 2007
1. Le insegne relative ai riconoscimenti previsti dal presente regolamento sono accessori dell'uniforme e sulla stessa vanno apposte in conformità alla configurazione originaria.
2. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza e in formato completo, nastro e decorazione appesa, m occasione di cerimonie civili, religiose o militari di particolare rilevanza quali il giorno dell'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il 4 novembre, il giorno della festa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza in formato ridotto, solo i nastrini, in occasione di riviste, parate, servizi d'onore.
4. È fatto divieto di applicare le insegne e/o nastrini sulla divisa d'intervento, nonché sul cappotto e sull'impermeabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2007-07-05;148#art-9