Art. 1

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

In vigore dal 6 set 2007
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l', commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007; Adotta il seguente regolamento: . Disponibilità di posti e tipologia di supplenze 1. Ai sensi dell', commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'. 2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'. 3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'. 4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all' o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. 6. Fatte salve le disposizioni di cui all' del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto. 7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali il 31 agosto; per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell', comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
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