Art. 1

In vigore dal 2 ago 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ed in particolare il comma 5, con il quale si rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, recante la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria; Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la competenza degli uffici preposti a ricevere l'istanza di interpello; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall', comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, secondo il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché le funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 febbraio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4775 del 22 marzo 2007; Adotta il seguente regolamento: . 1. All'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello è presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello è presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza è presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui è stato commesso l'illecito". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 giugno 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 142
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Art. 1 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212. — Testo vigente | Portale Normativo