Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 3 ago 2007
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2; Visto il medesimo articolo 20, comma 2, nella parte in cui prevede che detta identificazione debba essere effettuata, nel rispetto dei principi elencati all'articolo 22 del Codice, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice; Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni volte, in particolare, a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, ivi comprese le comunicazioni dei dati suddetti a terzi, nonché la diffusione; Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle riguardanti la comunicazione di dati sensibili a terzi, da parte di questa Amministrazione; Ritenuto altresì di dover indicare anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge; Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l', comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 e successive modificazioni, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottato il 28 febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6931 del 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dei trasporti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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