Art. 1

Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

In vigore dal 27 giu 2007
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 di riorganizzazione del Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004), modificato con decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l', comma 1-bis, che dispone che i criteri di organizzazione siano attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici; Visto l'articolo 20, comma 1, in materia di trattamento di dati sensibili, che dispone che lo stesso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge; Visto l'articolo 21, comma 1, in materia di trattamento di dati giudiziari, che dispone che lo stesso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali; Considerato che i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresì, che le disposizioni di legge o il provvedimento del Garante devono specificare le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato che ai sensi del citato articolo 20, commi 2 e 4, l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni da parte dei soggetti pubblici deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), aggiornata e integrata periodicamente; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di natura regolamentare previsti per legge; Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, contenente un modello di riferimento per redigere il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005); Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, connesso in particolare all'adempimento di obblighi in materia di appalti e di comunicazioni e certificazioni antimafia, Capo IV, punto 2, di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006); Considerato che i principi, i presupposti, le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché la comunicazione dei dati a terzi o la loro diffusione; Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari; Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati 1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni, nonché le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 2. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo indice riepilogativo, che sono parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento. Vengono identificate anche le operazioni eseguibili e indicate le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, descrivendo il contesto nel quale è effettuato il trattamento e le caratteristiche principali del flusso informativo.
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