Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 8 lug 2007
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'articolo 181, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, il quale prevede che la identificazione dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata con atto di natura regolamentare entro il 28 febbraio 2007; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed, in particolare, l', comma 6, che istituisce il Ministero della solidarietà sociale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Considerata la necessità di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal Ministero della solidarietà sociale e le finalità di interesse pubblico perseguite; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressochè interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione; Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero della solidarietà sociale ed, in particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto; Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero della solidarietà sociale deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge; Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005; Vista l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, reso in data 28 febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 24 aprile 2007, con la nota prot. n. 04S/0001211/AFF; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della solidarietà sociale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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urn:nir:ministero.solidarieta.sociale:decreto:2007-05-04;80#art-1

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